Gli istituti indiretti sono elementi fondamentali nella disciplina del lavoro subordinato italiano e rappresentano quelle componenti della retribuzione che maturano per effetto del rapporto di lavoro, ma il cui godimento o pagamento non è direttamente connesso alla prestazione lavorativa giornaliera. Tali istituti includono, ad esempio, la tredicesima mensilità, le ferie, le festività, i permessi retribuiti, la malattia e l’infortunio. Questo meccanismo retributivo assicura che il lavoratore riceva una tutela economica anche in assenza di attività lavorativa effettiva, sulla base di criteri di maturazione e calcolo dettagliatamente disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi.
Definizione e natura degli istituti indiretti
Gli istituti indiretti nascono dall’esigenza di garantire continuità retributiva al lavoratore, anche in quei periodi in cui egli, pur essendo assente dal lavoro, ha diritto a ricevere determinate somme o benefici economici. A differenza degli emolumenti diretti, che sono corrisposti esclusivamente per la prestazione lavorativa effettuata, gli istituti indiretti riconoscono al lavoratore un compenso o un beneficio economico maturato durante il rapporto di lavoro, ma connesso a fattori indiretti come l’anzianità, la tipologia contrattuale o la maturazione di diritti specifici.
Tra i principali istituti indiretti, si annoverano:
Modalità di calcolo e disciplina normativa
La modalità di calcolo degli istituti indiretti rappresenta un aspetto controverso del diritto del lavoro italiano. Secondo la giurisprudenza, non esiste un principio generale di omnicomprensività per cui ogni emolumento percepito dal lavoratore debba essere automaticamente incluso nel calcolo degli istituti indiretti. Piuttosto, l’inclusione di specifiche voci retributive (ad esempio, il compenso per lavoro straordinario) nella base di calcolo è subordinata alla previsione esplicita da parte della legge o del contratto collettivo.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11704/2020, ha confermato che il compenso per lavoro straordinario va computato nei calcoli degli istituti indiretti soltanto quando ciò è previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva; in assenza di tale previsione, tale computazione non è obbligatoria. La stessa posizione è stata ribadita nella sentenza n. 26510/2020, secondo cui solamente le componenti retributive continuative possono essere considerate nella “retribuzione globale di fatto” di riferimento per il calcolo di tutti gli istituti indiretti.
L’elenco degli elementi che compongono la base di calcolo degli istituti indiretti è, quindi, il risultato dell’interpretazione della legge e dei contratti collettivi di lavoro (CCNL), da analizzare caso per caso in relazione alla specifica fattispecie lavorativa.
Funzionamento pratico e impatto sulle aziende
Nel funzionamento pratico degli istituti indiretti, sono i contratti collettivi di settore e le norme specifiche a stabilire criteri, tempistiche e modalità di maturazione, oltre alle formule di calcolo. La presenza degli istituti indiretti comporta una tutela economica per il lavoratore subordinato, ma al tempo stesso determina obblighi aggiuntivi e costi indiretti per il datore di lavoro.
La base di calcolo non è sempre uguale a quella della retribuzione ordinaria e può variare a seconda dell’istituto considerato. Ad esempio:
L’impatto sulle aziende è duplice: da un lato, gli istituti indiretti garantiscono la fidelizzazione e la tutela del capitale umano; dall’altro, impongono la necessità di una gestione amministrativa e contabile rigorosa, con la corretta identificazione della base di calcolo e la verifica dell’esatto adempimento delle obbligazioni retributive.
Distinzione tra istituti indiretti e costi indiretti
Talvolta nel linguaggio comune si fa confusione tra istituti indiretti in ambito giuslavoristico e costi indiretti nella gestione aziendale. I costi indiretti, infatti, riguardano tutte le spese che non sono direttamente imputabili alla produzione di beni o servizi, come le spese di segreteria, amministrazione contabile, organizzazione del lavoro, e sono rilevanti in particolare nella gestione di organismi del Terzo Settore o nelle dinamiche di coprogettazione dei servizi sociali. Pur condividendo il termine “indiretti”, si tratta di concetti distinti: gli istituti indiretti sono istituti di tutela retributiva e giuslavoristica, mentre i costi indiretti sono voci di bilancio amministrativo e gestionale.
Istituti indiretti in sintesi
In sintesi, gli istituti indiretti:
L’importanza degli istituti indiretti nel sistema lavoristico italiano risiede proprio nel garantire al lavoratore una tutela retributiva ampia, capace di travalicare i limiti del lavoro “diretto” e di assicurare un reddito anche in condizioni di assenza dal lavoro, secondo criteri di maturazione, godimento e calcolo ben definiti dalla legislazione e dai contratti collettivi. La loro corretta applicazione e gestione sono fondamentali sia per la serenità lavorativa sia per evitare il contenzioso giuslavoristico, preservando l’equilibrio tra diritti dei dipendenti e sostenibilità per le imprese (Contratto collettivo nazionale di lavoro).